Aggiornato alla Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016, n. 10/E.
L’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto la disciplina del regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti, recentemente oggetto di alcune modifiche ad opera dell’art. 1, commi da 53 a 55, ddl Finanziaria 2016 approvati dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) commi da 111 a 113.
A decorrere dall’1.1.2016 l’attuale regime dei minimi è soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, hanno iniziato l’attività entro la fine del 2015.
REQUISITI D’ACCESSO
Ai sensi del “nuovo” comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
- a) ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori ad un limite compreso tra € 25.000 e 50.000 (in luogo del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000) in relazione all’attività esercitata in base al codice attività. In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi di settore / parametri.
La verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 54 va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e, analogamente al regime dei minimi, andranno successivamente verificate anno per anno.
Quindi i nuovi limiti dei ricavi che entrano in vigore dall’ 1.1.2016 si applicano per la verifica dei requisiti per il periodo d’imposta 2016 prendendo ad esame il periodo d’imposta 2015.
Nella Circolare n. 10/E del 04 aprile 2016, l’Agenzia conferma che per il 2016 la verifica dei limiti ai fini dell’accesso / permanenza nel regime, per i soggetti già in attività nel 2015, va effettuato avendo riguardo già ai nuovi limiti. Ad esempio, nel caso in cui un professionista in regime forfetario nel 2015 abbia incassato compensi per € 18.000 (superiori al limite di € 15.000 in vigore nel 2015), continua ad applicare il regime anche nel 2016, in quanto all’1.1.2016 va verificato il rispetto della soglia (aumentata ad € 30.000) dei compensi percepiti nell’anno precedente.
- b) spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.
- c) costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente).
Sia in sede di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite dei beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, ancorché non detratta.
Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno.
NB: In caso di inizio dell’attività si ritiene possibile utilizzare il regime forfetario a prescindere dai ricavi / compensi percepiti nell’anno di inizio.
Ai fini dell’adozione del nuovo regime è irrilevante l’età del contribuente con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Inoltre, per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata.
ESCLUSIONI
Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In particolare nella Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia precisa che non sono compatibili con il regime forfetario le seguenti attività:
– agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
– vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
– agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72); – agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91);
– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);
– rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);
– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/95).
Nella Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia specifica che:
- l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d’impresa / lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
- l’esercizio di un’attività agricola, nei limiti di cui all’art. 32, TUIR, produttiva ai fini II.DD. di reddito fondiario, non preclude l’accesso al regime forfetario per le altre attività eventualmente esercitate dal contribuente.
L’Agenzia precisa, infine, che il regime forfetario è incompatibile anche con il regime opzionale, c.d. “Patent-box”, introdotto dall’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015;
- non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti;
Sul punto nella Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia, ribadendo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2015, precisa che è possibile accedere al regime forfetario nel caso in cui la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia:
– ceduta prima dell’inizio della nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario. Di conseguenza, un soggetto che intende iniziare l’attività può accedere al regime ancorché la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario.
Inoltre la causa di esclusione non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio (non ricorre l’assoggettamento a 2 diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria);
– acquisita nel corso dello stesso anno, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato. L’Agenzia sottolinea che la causa di esclusione produce effetti dall’anno successivo a quello in cui la stessa si realizza;
- nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
Ottimi spunti ddi riflessione su cui riflettere