Si apre anche quest’anno la possibilità di rivalutare le partecipazioni e i terreni detenuti in possesso al primo gennaio 2024. La legge di Bilancio 2024, ai commi 52-53, prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024”.
In particolare questa disposizione consente di rivalutare fiscalmente il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili ed agricoli detenuti consentendo così di ridurre, o azzerare, il valore della plusvalenza generata da una successiva eventuale vendita.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono aderire alla proroga di cui al comma 52 della Legge n.213/2023 diversi soggetti tra cui:
– Le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività di impresa;
– Le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 917/86;
– Gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
-Infine, i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni. Salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’improbabilità in Italia.
COSTO DEL BENEFICIO
In buona sostanza, quindi, è prevista la rideterminazione del valore fiscale di tali asset versando un’imposta sostituiva pari al 16% da applicare al valore della perizia del professionista abilitato che potrà essere versata dai contribuenti:
– In un’unica soluzione il 30 novembre 2024;
– In tre quote annuali di pari importo con scadenza 30 novembre 2024, 30 novembre 2025 e 30 novembre 2026. Il testo citato rammenta che per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 3%.
Nel modello F24 è previsto l’utilizzo di tre codici tributo diversi:
– Codice 8055 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
– Codice 8056 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
– Codice 8057 imposta sostituiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote e di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
MODALITA’ D’ACCESSO AL BENEFICIO
I contribuenti che intendono accedere al beneficio dovranno essere in possesso di una perizia di stima giurata eseguita da un professionista abilitato (ad esempio dottore commercialista, geometra, ingegnere) redatta per la rivalutazione delle partecipazioni societarie e per i terreni agricoli o edificabili.
VANTAGGI FISCALI
I contribuenti che scelgono di aderire alla rivalutazione potranno usufruire del vantaggio derivante dal pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% a fronte:
– del 26% su eventuali plusvalenze generate dalla cessione delle partecipazioni
– e della tassazione separata (aliquota Irpef media dell’ultimo biennio) per la cessione dei terreni.
Per accedere a tale vantaggio ➡ contattaci ad info@studiodrpalmieri.com
Articolo a cura di
Dott. Pietro Barretta
Leave A Comment