Per i fabbricati che non costituiscono l’abitazione principale del contribuente, la principale novità Imu/Tasi per il 2016 riguarda senz’altro i fabbricati concessi in uso gratuito ai genitori o ai figli. La Legge di Stabilità 208/2015, all’articolo 1, comma 10, ha infatti previsto la riduzione del 50% della base imponibile, quindi in buona sostanza, dell’imposta da pagare, a condizione che:

  • la casa non sia di lusso, ossia appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sia concessa in comodato a parenti entro il primo grado (vale a dire genitori e figli) che la utilizzano come propria abitazione principale;
  • il proprietario abbia residenza e dimora nello stesso comune della casa concessa gratuitamente al parente e possieda un solo immobile in Italia o tutt’al più sia proprietario, nello stesso comune, di un altro fabbricato adibito a propria abitazione principale.

Interpretando in maniera letterale la norma, però, sembrerebbe che l’agevolazione sia preclusa nel caso in cui il proprietario-comodante possieda in aggiunta a quello dato in uso gratuito un qualsiasi altro immobile. Tale interpretazione è stata superata dal Mef il quale con la risoluzione 1/Df del 17 febbraio 2016 ha ritenuto che essa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo, ne deriva ad esempio, che avrà diritto alla riduzione del 50% il contribuente che abita nell’appartamento intestato alla moglie (oppure è in affitto) ed è proprietario, oltre che della casa che ha concesso in comodato, di un ufficio. Invece se lo stesso contribuente risultasse proprietario, anche in minima percentuale di un altro appartamento non potrebbe usufruire dell’agevolazione.

Il contribuente in possesso di tali requisiti dovrà presentare la dichiarazione Imu/Tasi entro il 30 giugno 2017. L’eventuale omissione legittimerà il comune ad applicare la sanzione (di 50 euro).

L’ulteriore requisito previsto dalla norma, per poter beneficiare della riduzione, è che il contratto di comodato d’uso gratuito sia registrato entro 20 giorni dalla data di decorrenza presso l’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello e previo pagamento dell’imposta di registro di 200,00 euro e dell’imposta di bollo di 16 euro ogni quattro facciate e comunque ogni 100 righe.

La riduzione del 50% riguarda anche le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato (garage, posto auto, deposito attrezzi, etc.) purché accatastate con categoria C/2, C/6, o C/7 nella misura massima di una per ciascuna categoria.