L’art. 1, co. 58-63, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che il contribuente in regime forfettario è soggetto ad alcune particolari regole, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: in primo luogo, non esercita la rivalsa dell’imposta di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero non applica l’Iva sulle proprie operazioni attive.

Conseguentemente, nel caso di importi superiori ad euro 77,47 è da applicare l’imposta di bollo di euro 2,00 (Tabella B, art. 6, e Tariffa, Parte I, artt. 13 e 14, allegate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa, e il corrispettivo venga incassato nell’anno successivo, quando il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non deve essere integrata con l’Iva, in quanto – ai sensi dell’art. 6, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972 – l’operazione s’intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura, anche se diverso da quello in cui si considera posta in essere ai sensi dei precedenti co. 1 e 3 (C.M. n. 10/E/2016, par. 4.1.1). Ad esempio, le fatture emesse da un forfetario nel 2016, e incassate nel 2017, non devono essere integrate con l’Iva anche se il soggetto, per scelta o disposizione di legge, è uscito da tale regime.

D’altro canto però, il contribuente in regime forfetario non detrae l’Iva addebitata sugli acquisti ai sensi gli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972.

Il contribuente in regime forfetario è esonerato quindi dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelli di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e vendita e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.

È, inoltre, previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva, dalla comunicazione “black list” e dallo spesometro (C.M. n. 10/E/2016, par. 4.1.1): è obbligato, per le operazioni per le quali è debitore d’imposta (come nei casi di reverse charge previsti dall’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972), ad emettere la fattura oppure integrarla – con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta – e a versare la corrispondente Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, deve effettuare la rettifica della detrazione (art. 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972) nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per effetto dell’ingresso nel regime forfetario, l’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, ad eccezione dei beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la cui rettifica deve essere effettuata soltanto qualora non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione se si tratta di fabbricati o loro porzioni (C.M. n. 10/E/2016, par. 4.1.3). Ai fini della rettifica, è necessario predisporre un’apposita documentazione, nella quale indicare, per categorie omogenee, le quantità e i valori facenti parte del patrimonio aziendale, secondo le modalità illustrate dalla C.M. n. 328/1997 (C.M. 17/E/2012 e C.M. 73/E/2007). Nell’ipotesi di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Se sei in procinto di iniziare un’attività, o ne hai già avviata una e ne vuoi saperne di più su tali agevolazioni previste non esitare a contattarci alla mail info@studiodrpalmieri.com